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Regolamenti

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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN VIDEO CONFERENZA

Il Regolamento per il funzionamento delle sedute del Consiglio di Amministrazione in videoconferenza, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 7 del 31.03.2021, è consultabile e scaricabile al seguente link.

REGOLAMENTO INTERNO DI CONTABILITA’

Il Regolamento interno di contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 1 del 21.02.2024, è consultabile e scaricabile al seguente link .

PROCEDURA DI ACCESSO CIVICO

L’accesso civico semplice è il diritto, in capo a chiunque, di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati che la pubblica amministrazione stessa ha l’obbilgo di pubblicare.

Il FOIA (o accesso civico generalizzato) consente invece a chiunqe di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che la pubblica amministrazione ha l’obbligo di pubblicare.

L’accesso civico è disciplinato dal D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi che, all’art. 1, recita: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attivià amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonchè dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.“.

L’esercizio del diritto all’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Per esercitare il diritto di accesso civico nei rapporti con IPAB per i Minori di Vicenza, è sufficiente inviare un’istanza su carta semplice (anche via mail o PEC) contenente le seguenti informazioni minime:

  • nome e cognome del richiedente, nonchè ogni dato utile per un’eventuale contatto diretto e per l’invio di quanto richiesto (recapito telefonico, indirizzo postale, indirizzo mail);
  • descrizione dei documenti, informazioni, dati per i quali si chiede l’accesso;
  • eventuale motivazione;
  • ogni ulteriore informazione utile ad identificare compiutamente i dati, i documenti o le informazioni richieste.

Entro il termine di 30 giorni IPAB per i Minori di Vicenza provvederà a rispondere al richiedente, nelle forme e nei modi previsti dal comma 6 dell’art. 5 del D.Lgs 33/2013 e smi.